Scopri perché è importante affidarsi ad esperti quando si affronta una multa per eccesso di velocità. Scopri i vantaggi di avere professionisti competenti al tuo fianco.
Per farla breve, diciamo che, consigliamo il ricorso quando è accertato che ci sono errori. In altri termini, il ricorso viene predisposto solo quando sussistono le condizioni e la volontà di attuarlo.
Le componenti essenziali per un buon ricorso sono: che vi siano i presupposti per farlo e la volontà di volerlo eseguire.
Il presupposto per redigere un verbale è che ci sia una legge che sia stata violata, infatti per l'art 25 della Costituzione "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso"
Possiamo attestare senza possibilità di smentita che a tutt'oggi avendo letto tutte le G.U. degli ultimi 30 anni, nessun apparato misuratore di velocità che sia Autovelox, Tutor o Telelaser possiede un Decreto Ministeriale pubblicato in G.U. (Gazzetta Ufficiale) rendendo ciò di fatto <<ILLEGITTIMO>> un verbale redatto ai sensi art 142 del C.d.S. . A seguire tutti gli altri motivi, quali conseguenze naturali del mancato Decreto Ministeriale, risultando illegittimi.
Noi, verificato il verbale a seguito di vostra registrazione, siamo in grado di dirvi se ne esistono i presupposti di ricorso. Voi, ricevute le nostre motivazioni, siete in grado di poter decidere se ricorrere o meno, in ogni caso si consiglia di non intraprendere ricorsi se non si è convinti delle motivazioni e conseguentemente della sua buona riuscita.
Abbiamo le prove che gli apparati misuratori di velocità non sono idonei al rilevamento in quanto privi di “debita omologazione” (art 142/6 C.d.S,). Le attestazioni nei verbali indicanti l’omologazione o l’approvazione sono totalmente privi di fondamento, in quanto l’omologazione, deve riferirsi sempre e solamente al modello di apparato ed emessa dal già Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.S.E.) ora MIMIT (Ministero Imprese del Made in Italy) ed a firma del Ministro, mentre errori e/o tolleranze possono essere presenti solo sulle riproduzioni. Successivamente all'omologazione ecco subentrare l’approvazione dei singoli apparati riprodotti (art 345/2 reg.esec. C.d.S.) da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), proprio per concedere quelle tolleranze che la legge, per gli strumenti misuratori di velocità ha riconosciuto nel 5% con un minimo di 5 km/h.
Con la mancata “omologazione” del modello da parte del MISE, non si è in grado di fornire la prova della violazione (art. 201 comma 1 bis lettera e),del C.d.S., art. 345 comma 1 D.Lgv 495/1982 e legge 168/2002 art 4/3), e ne impedisce di fatto l’omologazione del modello.