In merito all'omologazione dello strumento
Qualora un atto risulti viziato, ovvero privo della legge per la quale si intenderebbe punire qualcuno, tutto il procedimento sarebbe illegittimo in quanto redatto in “riserva di legge”. La riserva di legge è l'istituto giuridico in base al quale una determinata materia può essere regolata soltanto da una legge o da un atto avente forza di legge; la riserva di legge ha una funzione di garanzia nei confronti del cittadino, escludendo l'esercizio della potestà regolamentare da parte del governo e interventi in via amministrativa.
Nei verbali redatti per la presunta violazione dei limiti di velocità, l’atto che viene citato, impropriamente viene talvolta indicato come D.D. (Decreto Dirigenziale) volendo trarre in confusione ed inganno i cittadini in quanto i Decreti Dirigenziali nel nostro ordinamento <<NON ESISTONO>> mentre esistono le Determinazioni Dirigenziali a firma di un Dirigente che come detto nel paragrafo “riserva di legge” gli atti amministrativi sono esclusi dal potersi sostituire ad una legge.
Infatti:
l’art 25 della Costituzione: “Nessuno può essere punito in forza di una legge che non sia entrata in vigore prima del fatto commesso […]”
l’art. 73 sempre della Costituzione […] Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
La legge 400/1988 estende l’obbligo della pubblicazione in G.U. (Gazzetta Ufficiale) anche per i Decreti, al fine di essere applicabili.
Nota: la mancata pubblicazione in G.U. degli atti di legge o aventi forza di legge, sono atti <<INESISTENTI>>
Nello specifico degli autovelox:
Art 192/7 D.P.R. 495/1992 riporta: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.
Art 345 comma 2 D.P.R. 495/1992 "Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici.[…]"
Art. 232 D. Lgv 285/1992 ( Codice della strada)
Comma 1. "In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, e' demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di ((dodici)) mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo."
Comma 2. "I decreti di cui al comma 1, nonchè quelli previsti dall'art. 3 ((, comma 2,)) della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro ((pubblicazione))."
In sostanza: Tutti gli strumenti rilevatori di velocità necessitano di un Decreto Ministeriale sia che trattasi di omologazione che di approvazione quindi a firma di un Ministro, affinché tali strumenti possano essere utilizzati ai fini sanzionatori come già previsto dalle leggi suddette, che senza la loro pubblicazione in G.U. sono atti inesistenti e di conseguenza nulli.
Attualmente i soli documenti in merito a tutti i tipi di apparati che sono riportati sui verbali sono semplicemente dei protocolli del riconoscimento del possesso dei requisiti a firma di un Dirigente. Per comprendere è come affermare: Una persona ha i requisiti per fare l’agente di Polizia locale, ma il solo possesso dei requisiti è il presupposto per partecipare ad un concorso, vincerlo e poi ottenere il riconoscimento da parte della P.A. (Pubblica Amministrazione) per poter svolgere tale incarico. Senza queste procedure non è possibile svolgere i compiti per la quale si hanno i requisiti.
In merito alla taratura dello strumento.
Come riconosciuto dalla sentenza 113/2015 della Corte Costituzionale, gli autovelox sono strumenti di misura, in quanto la velocità seppur non è una unità di misura, essa è derivata da due unità di misura, "spazio" e "tempo" e come tutti gli strumenti di misura, sono soggetti alla legge 273/1991.
La legge 273/1991, impone ai laboratori che vogliono eseguire tarature, di accreditarsi presso il ministero competente e questi per quanto all'articolo 4 comma 2 "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dispone annualmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei centri di taratura convenzionati.".
La legge 273/1991 nel momento della sua emanazione era di competenza del Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato. Tale ministero ha cambiato denominazione più volte arrivando ai giorni nostri come Mi.S.E (Ministero dello Sviluppo Economico) e mutato ancora la sua denominazione di recente diventando nel 2022, MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy)
Per la sentenza della Corte Costituzionale suddetta, è l'attuale MIMIT a dover procedere alle tarature e la legge 273/1991 art 4 comma 2 è precisa sulle prescrizioni che detti laboratori debbono eseguire.
In assenza di quanto previsto dalla legge il laboratorio deve a tutti gli effetti considerarsi privatistico, in quanto privo di riconoscimento da parte della Pubblica Amministrazione, ne consegue che quanto da esso dichiarato non ha alcun valore di legge. Ciò deve essere provato o esibendo il certificato di accreditamento al MIMIT o citando il numero e la data della G.U. (Gazzetta Ufficiale) ove presente il nominativo del laboratorio che lo stesso MIMIT ha provveduto a mettere in elenco.
Allo stato attuale non risulta alcun laboratorio accreditato e conseguentemente pubblicato in G.U..
In una eventuale richiesta accesso atti, chiedere all'ente accertatore detto accreditamento e/o esibizionne della G.U. riportante il nome del laboratorio, ovvero i dati di riferimento della G.U. stessa (data e numero di pubblicazione)