La notifica è un azione molto importante. Si consideri che la prima cosa che i giudici verificano in apertura di udienza è la tempestività ovvero se il ricorso è stato proposto nei termini di legge.
Nel caso delle sanzioni amministrative dette in gergo <multe> queste debbono essere notificate entro 90 giorni dal giorno della violazione e ciò è chiaramente riportato all'art 201 comma 1 del C.d.S.
"Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento. [...]"
Vari sono i tentativi, se non per interesse personale, almeno per quello delle amministrazioni da cui si dipende, voler indicare, quale termine di notifica, la data in cui le amministrazioni consegnano il plico da notificare alle poste, tutti smentiti dall'art 201 comma 1 suddetto, e da talune amministrazioni oneste come in seguito riportate .
Anche la Polizia di Stato in tempi remoti aveva pubblicato sul suo sito istituzionale il giusto conteggio dei giorni di notifica, poi stranamente tale pagina fu tolta, fortunatamente da me salvata e disponibile per tutti.
(Quando si aprono le pagine in appresso è possibile l'ingrandimento delle immagine utilizzando i tasti Ctrl e +)
Anche sempre ad esempio la polizia di Lonato del Garda nel retro di un loro verbale conferma quanto detto sopra.
Clicca per visionare il retro del verbale