L’Accademia della Crusca ci conferma perché non sono omologati gli Autovelox, Tutor e Telelaser
Il perché è rilevabile dallo scambio mail tra la richiesta di Sxxxx in merito alla differenza tra “omologazione” ed “approvazione” con l’aggiunta del documento in appresso titolato “PROCEDURE di OMOLOGAZIONE” e la risposta del prof. Federigo Bambi, docente presso l’Accademia della Crusca ed esperto di lingua giuridico-amministrativa,
Quanto affermato da fantomatici Ingegneri di vari Ministeri non ha valore alcuno in quanto trattasi di parere di persone prive dei titoli di legge per poter affermare ciò.
da: Raffaella Sxxxx <
a:
17 novembre 2014 15:23
Gent. signor Sxxxxxx,
abbiamo sottoposto la sua richiesta al Prof. Federigo Bambi, esperto di lingua giuridico-amministrativa, che, partendo dagli elementi offerti dalla sua mail in cui non erano riportate esemplificazioni concrete, ha formulato le seguenti definizioni:
Omologazione: è in genere la convalida ufficiale di atti o fatti sottoposti ad una norma o ad una disciplina determinata; il Tribunale omologa la separazione consensuale tra i coniugi se tutti i requisiti e le norme previste sono state rispettate; lo stesso accade quando nella costituzione di una società il Tribunale verifica l’esistenza di tutte le condizioni di fatto previste e il rispetto delle norme e poi emette il decreto di omologazione della società in forza del quale si procede all’iscrizione nel registro delle imprese. Non sarà diverso per l’omologazione di un “apparato” alla quale si riferisce il nostro interlocutore; ma per essere più precisi bisognerebbe conoscere qualche elemento in più.
Approvazione: è un atto amministrativo che può avere caratteristiche e scopi diversi. Può essere un controllo preventivo che riguarda la legittimità e anche l’opportunità e la convenienza di un atto emesso da un organo o un ente subordinato; oppure può avere un contenuto permissivo: interviene cioè dopo che l’atto è stato compiuto e incide sulla sua operatività. Basta un esempio: un contratto stipulato con la pubblica amministrazione è concluso una volta che sia stato sottoscritto dalle parti, diventa eseguibile solo quando sia stato approvato dall’autorità (competente, naturalmente!).
Sperando di aver contribuito a chiarire la questione,
le invio i miei più cordiali saluti
Raffaella Sxxxx
Servizio Consulenza linguistica
Accademia della Crusca
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da:
a: Raffaella Sxxxx <
19 novembre 2014 17:31
Qualche benpensante ha ritenuto che omologato ed approvato possano considerarsi equivalenti ma nel contempo la legge 390/1982 prevede quale siano i criteri di omologazione seppur per altri prodotti, ma certamente valido per tutti i prodotti
inoltre a precisazione le allego ulteriore mia considerazione che potrà senza dubbio aiutarla a darmi le risposte
inoltre l’art 345 comma 2 del reg di esec. del C.d S. che recita:
Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.
E evidente che le singole apparecchiature sono una ad una le apparecchiature che vengono utilizzate ai fini del rilevamento della velocità e che ben si distingue appunto dalla omologazione come pure evidenziato dalla corte di Cassazione con la sent 15042/2011 in allegato ed evidenziata
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da: Raffaella Sxxxx <
a:
19 novembre 2014 19:00
Gentile sig. Sxxxxxxx,
mi pare che la risposta del prof. Bambi sia perfettamente calzante anche al caso specifico su cui lei ha mandato ampia documentazione e che, dal punto di vista linguistico, i due termini risultino perfettamente spiegati e ben distinti.
Spero quindi che il nostro contributo le sia di qualche aiuto a trasmettere anche ai suoi colleghi più giovani la competenza che lei ha acquisito in tanti anni di servizio.
Cordiali saluti
Raffaella Sxxxx
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Appare evidente dallo scambio di mail per quanto affermato dal Prof. Federigo Bambi che l’approvazione come da art 345/2 del reg.esec. del C.d.S. e non solo diventa eseguibile solo quando sia stato approvato dall’autorità (competente, naturalmente!). ovvero mediante registrazione in apposito registro e/o albo.
Pertanto in assenza di approvazione l’apparato non può essere utilizzato, inoltre redigendo il verbale applicando la tolleranza del 5% con un minimo di 5 km si commetterebbe il reato di abuso in atti di ufficio qualora non esista tale approvazione essendo appunto subordinata ad essa l’applicazione della tolleranza.
L’approvazione nel diritto amministrativo, atto con il quale un organo, munito di poteri di controllo, fornisce un’apprezzamento circa la convenienza d’un atto giuridico perfetto, al fine di decidere se debba essere o meno portato ad esecuzione, Essa non influisce sulla validità dell’atto ma sulla sua efficacia. Frequentemente richiesta ai fini del controllo esercitato dagli organi governativi sulle deliberazione degli enti pubblici minori, ha lo scopo di accertare che nessuna norma sia violata e che nessun danno derivi agli interessi pubblici dell’ente e dello Stato
L’Omologazione, è un provvedimento con il quale un’autorità dichiara valido e conforme alla legge un determinato atto, previo controllo delle condizioni sostanziali e procedurali prescritte per il suo compimento, dall’omologazione scaturisce dunque l’efficacia giuridica dell’atto, che di regola è un atto promanante da parti private, in quanto in esso è contenuta un’essenziale approvazione di quell’attività a seguito della verifica sulla legittimità , e talora anche sul merito, di quella.Nel tentativo di far comprendere l’indubbia necessità dell’omologazione degli apparati rilevatori di velocità di seguito si riporta la corretta procedura per ottenere l’approvazione di ciascun singolo apparato specificando che ogni strumento deve essere identificato da un numero di matricola e corredato da un certificato con un numero sequenziale.
Per meglio spiegare, si potrebbe rapportate il tutto ad una vettura che è contrassegnata da un numero di telaio e da una targa entrambi unici nonché da una propria carta di circolazione con un proprio numero progressivo univoco.
Tornando quindi all’Autovelox, questi per essere usato deve essere effettivamente corredato di certificato che lo abilita e segnato da una matricola univoca che lo connoti.
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Per quanto sopra non vanno quindi assolutamente scambiati tra loro i seguenti termini “Modello Omologato” (anche se poi non è omologato ma approvato) e “Apparato Approvato“.
Il modello è riferito ad un solo esemplare, ovvero quello in possesso del Ministero, che essendo uno solo e non confondibile con altri non necessita che sul decreto si citi il numero di matricola. Questo è appunto il MODELLO DEBITAMENTE OMOLOGATO come richiesto dall’art 142 comma 6 del C.d.S. che oltremodo come da sent 113/2015 della Corte Costituzionale la competenza dell’omologazione spetta al MISE ( Ministero dello Sviluppo Economico) e giammai al MIT ( Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)
Tutti gli altri, prodotti in serie, ovvero tutti quelli in dotazione alle forze di polizia per i rilevamenti della velocità ed identificabili dalla univoca matricola che li contraddistingue, devono essere i cosiddetti APPARATI APPROVATI in copia conforme al modello “debitamente omologato”.
Tale approvazione posta dal Ministero , in questo caso il MIT deve essere effettuata per ogni apparato come richiesto dall’art 345 comma 2 reg di esec. del C.d.S. quale procedura assolutamente necessaria affinché il Ministero possa conoscerne l’immissione sul mercato e quale forza di Polizia ne sia in possesso. Solo così il Ministero può riservarsi di svolgere su ciascun apparato quelle azioni di controllo proprie della P.A. come peraltro previsto dall’art 192 comma 8 del reg. di esec. del C.d.S.
Quando una casa automobilistica intende produrre delle vetture da immettere sul mercato, deve preventivamente sottoporre il veicolo campione a prove di omologazione, rappresentando che questa è necessaria affinché l’Ente Pubblico verifichi la rispondenza dell’oggetto da sottoporre ad omologazione. Deve inoltre essere verificato che esso sia conforme alle leggi dello Stato, cosa che non avviene con la sola approvazione, in quanto in questo caso lo Stato, diciamo apprezza e/o condivide la scelta del fabbricante. Nel caso specifico la OPEL decide di richiedere l’omologazione del modello Kadett quindi provvede a costruirne 2 esemplari identici che identifichiamo con telaio 1 e telaio 2 , li porta alla Motorizzazione e questa dopo aver verificato che 1 e 2 sono identici provvede a verificare che la vettura 1 sia conforme alle leggi dello Stato.
(Un esempio anche banale che possa spiegare una mancata omologazione potrebbe essere la presenza di tracce di amianto in una eventuale aletta parasole, in questo casa la vettura non potrebbe essere omologata.)
A questo punto viene dato un numero di omologazione ad esempio 1234/24/15. Fatto quanto sopra, la MCTC (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione) restituisce la vettura 2 alla OPEL e con delega fornita dalla legge autorizza la casa costruttrice a produrre le successive vetture identificabili con un numero di telaio conseguenziale quindi 3 – 4 – 5 ecc. e per ciascuna di esse la casa automobilistica emette un certificato nel quale dichiara che il veicolo è conforme in tutte le sua parti al tipo OMOLOGATO e si badi bene che asserire ciò da parte della OPEL non è un reato in quanto la vettura è veramente omologata e non approvata. Tale certificato tuttavia, non abilita la vettura a circolare è semplicemente un certificato che unitamente al certificato di residenza dell’acquirente va consegnato alla MCTC per immatricolare il veicolo, quindi legittimarne la circolazione su strada.
Si badi bene, va ribadito che sebbene il certificato emesso in autocertificazione dall’ OPEL sia di conformità ad OMOLOGAZIONE, NON consente l’utilizzo del veicolo su strada.
Ecco qui di seguito per comprendere la certificazione necessaria dopo la Omologazione da parte della MCTC.
Nel caso del Doc . 1: l’autocertificazione con sottolineato in verde l’omologazione che riporta il numero OM51543EST60 ( é questo il numero che sarà presente sempre su tutte le vetture uguali sia sull’autocertificazione che sulla carta di circolazione) in questo caso è relativa al veicolo telaio W0L000039G5109128 sottolineato in rosso, e si noti come la OPEL abbia dichiarato sotto la sua responsabilità che l’apparato e conforme al tipo omologato, non commettendo alcun reato di falsa attestazione. La prossima vettura prodotta dalla Opel per il modello Kadett uguale a quella di cui al numero di omologazione OM51543EST60, avrà il telaio W0L000039G5109129 e poi W0L000039G5109130 ecc., ed in ogni caso, sia tutti i certificati di autocertificazione (Doc.1) che le carte di circolazione (Doc.2) avranno sempre in comune il numero di omologazione OM51543EST60
dichiarazione kadett
Con questo certificato come già detto si va alla MCTC e rilasciano quanto appresso Doc. 2
Ora SI !, che il veicolo è idoneo alla circolazione su strada.
Ipotizzando però di acquistare un veicolo senza pagare la messa su strada quindi privo di targa e carta di circolazione questo potrà circolare in una mia proprietà CHIUSA, ma sicuramente non per strada. Qualora lo facessi e venissi fermato sicuramente non potrò dire all’agente mostrando il Doc. 1 “ guardi che la mia vettura è omologata” e farla franca.
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Sperando di essere stato chiaro ed avervi fatto capire i passaggi ora arriviamo all’autovelox. Stesso discorso dell’auto…, si producono 2 esemplari (telaio 1 e telaio 2) si portano alla MCTC, che, dopo le opportune verifiche, “dovrebbe “ omologare ( ma non avviene per motivi che non siamo qui ad indicare) come da norma specifica quale è l’art 142 comma 6 del C.d.S. qui di seguito riportato: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.”
Quindi ai sensi art 192 comma 8 del reg. di attuazione in rif. all’art 45 del C.d.S.: “Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale”.
Pertanto per ogni apparato che la casa costruttrice costruisce in conformità al campione questa dovrebbe dichiarare il “debitamente omologato”, ma non può farlo perchè altrimenti commetterebbe un reato. Con parti ritagliate da certificazioni emesse dalle case costruttrici di autovelox ecco nelle immagini sottostanti cosa dichiarano
Con questo tipo di certificati che sono paragonabili al certificato emesso dall’OPEL, necessita la successiva approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti affinché detto Ministero (prima dell’anno 2000 Min. dei LL.PP.) per l’utilizzo così come previsto dall’art 345 comma 2 del reg. di attuazione in rif. all’art 142 del C.d.S. e qui di seguito riportato.
Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%