Buongiorno, Congratulazioni per la grande efficienza nella risoluzione positiva dei miei ricorsi. Tutto dovuto all'esperienza dell'Ufficiale di Polizia Locale di Roma Capitale Carlo Spaziani. Grazie!
Non sono avvezza a correre, ma talvolta con certi limiti è impossibile non superarli. Con voi vinti 3 ricorsi, tutti per aver superato i limiti di pochissimo, tra i 7 ed i 13 km/h.
Cosa dire se non che grazie per avermi salvato anche il ritiro della patente. Carlo mi ha indirizzato al Prefetto poi con il rigetto ricorso al Giudice di Pace e vittoria.
Non ci potevo credere quando con il ricorso fatto da autoveloxko il Giudice di Pace mi ha accolto il tutto, e nella sentenza ha scritto che gli autovelox sono utilizzati per fare cassa a discapito della sicurezza. Grazie Carlo (conosciuto sul web).
Che dire di Carlo .... 18 multe con autovelox, 24 punti patente, ricorso accettato in appello, 3000 € di condanna per l'Amministrazione ed autovelox rimosso, grazie alla conoscenza di questo professionista. P.S. sul caso intervenuta anche "Striscia la notizia"
Buongiorno Sig. Spaziani. Grazie ancora perché con il suo libro e la sua conoscenza aiuta noi cittadini a non aver paura, ma al contrario a combattere per i nostri diritti. Le auguro un buon proseguimento per tutto (8628)
Sei indubbiamente un esperto giuridico del settore, conosci il sistema e le sue lacune, sei stato in strada, sia come esecutore del potere amministrativo, che come difensore del cittadino [che poi é quello che dovrebbe essere un vigile]. Sei un tecnico e non un politico, non cadere nelle lusinghe della politica, il tuo ruolo dovrebbe essere sempre tecnico, ma ad un livello di Sistema. Questo è il mio pensiero ed il mio augurio. (rif sent cassazione 10505/2024)
A proposito di omologazione dei rilevatori di velocità, faccio i complimenti a Carlo Spaziani che si batte da decenni e vede per la prima volta riconosciuto, dalla Corte di Cassazione, la sua campagna contro l'uso fuorilegge dei rilevatori di velocità. Carlo è per la sicurezza della strada e per lui i metodi ci sono. Complimenti Carlo.
Caro Carlo, non ti curare di loro, tu sai e puoi dimostrarlo con documenti alla mano che hai sempre sostenuto la mancanza dell'omologazione, basta vedere tutti i ricorsi presentati alle varie autorità. Inoltre cosa che gli altri non sanno e che tu hai sempre sostenuto, e presto verrà fuori, l'illegittimità della taratura che viene menzionata nei verbali. Avanti così
Venite a sentire anche i cittadini di Copparo Ferrara, la lotta che e stata fatta dai cittadini all'autovelox con l'aiuto del sig CARLO SPAZIANI, abbiamo ottenuto che l'autovelox e stato tolto e avuto anche dei risarcimenti grazie all'aiuto del Sig, CARLO SPAZIANI CHE CI HA SOSTENUTO CON LA SUA ESPERIENZA ALLA LOTTA CHE I CITTADINI AVEVANO INTRAPRESO l'autovelox e stato tolto GRAZIE SPAZIANI,,, , persona preparatissima nel campo
Ho ricevuto 6 contravvenzioni autostradali in 3 anni, 2 fatte ricorrere direttamente al sig. Spaziani e 4 fatte da me autonomamente dopo aver letto attentamente il libro “Autovelox Guida alla Difesa” scritto sempre dal sig. Spaziani. Semplicemente perfetto.
Ho notato questo:
- I Giudici di Pace, interpellati in seconda battuta dopo il rigetto del ricorso da parte della prefettura, hanno SEMPRE accolto il ricorso;
- quando il ricorrente è dovutamente accettato, le spese abitualmente sono compensate: e questo non è giusto, infatti crea ulteriore nocumento al ricorrente perché mentre il Prefetto che partecipa invia un delegato dipendente comunale e quindi da tutti noi pagato, il ricorrente che partecipa in prima persona perde ore di lavoro e di attività, oltre ai costi per gli spostamenti sino agli uffici di competenza della contravvenzione, e certamente non sono corrette Spese Compensate;
- l'Ag. delle Entrate, evidentemente notiziata dalla Prefettura, nonostante la presentazione del ricorso (quello successivo) al Giudice di Pace – e del quale certamente la Prefettura ne ha debita notizia, e nonostante il ricorrente abbia ben indicato chiaramente nel ricorso (il n.2) inoltrato al GdP di NON procedere in alcun caso essendo stato presentato debitore al GdP stesso, prova a inviare degli Avvisi di circuito PagoPA, che dovrebbero essere assolutamente sospesi nel morale: nel frattempo, fai il ricorso alla prefettura, lo respinge, fai nuovo ricorso al GdP che fornisce appuntamento dopo mesi, ma nel frattempo l'Ag. delle entrate PROVA/TENTA di inviare richieste di danaro. che se paghi nulla puoi più. Veste da pazzi. Al proposito bisogna chiedere nuovamente e chiaramente con Pec o Racc. una sospensiva indicando i termini dell'audizione/appuntamento venturo (citare l'avvenuto deposito ricorso con specifico numero di Ruolo Generale) con il GdP, che fa certamente fede.
E consiglio caldamente di leggere attentamente il libro “Autovelox Guida alla Difesa”.
Un caro saluto.
Stefano Lorenzetto amministratore www.Eliotecnoservice.it
Buongiorno... ringrazio per la disponibilità e la competenza dimostrata...rapidissimi nel rispondere...un ricorso fatto benissimo... grazie di nuovo
" Mi Faccio seguire da Carlo Spaziani da ormai molto tempo, dal 2020, faccio per lavoro moltissimi chilometri all'anno e purtroppo sono spesso vittima delle trappole disseminate sulle strade. Apprezzo Carlo per la sua sconfinata conoscenza della materia, cosa che non si può dire degli addetti ai lavori, e della caparbietà che si applica per far valere i diritti dei cittadini. La legge deve essere uguale per tutti, per i cittadini come per le istituzioni" Firmato Paolo Serini Ceo di Air Corporate
Il 2019 è stato l’anno della svolta in cui un G.d.P. per la prima volta in una sua sentenza ha evidenziato che l’apparato, ovvero il modello di autovelox a cui fa riferimento l'apparato effettivamente utilizzato, non aveva ottenuto i riconoscimenti di legge. La sua sentenza, è stata emulata da altri G.d.P. in una progressione pressoché inarrestabile, ed esportabile per similitudine a tutti gli altri apparati. Detto Giudice ha sentenziato che MAI quel modello aveva ottenuto l’omologazione dal Mi.S.E. (Ministero dello Sviluppo Economico) come da legge 273/1991 e ricordato dalla Corte Costituzionale nella sent 113/2015. La verifica che detto apparato (modello) non abbia MAI e ripetiamo MAI, ottenuto l’Omologazione lo si rileva oltre che dal solo documento dimostrabile è quello di conformità e non di omologazione del modello in quanto solo un vero Decreto Ministeriale come previsto dalla legge potrebbe essere pubblicato in G.U. ed anche questo quale obbligo di legge. Infine vi è la mancata pubblicazione annuale sulla G.U. (Gazzetta Ufficiale) dei laboratori che per quanto alla legge predetta 273/1991 all’art 4 comma 2 avrebbe dovuto effettuare le tarature sull'apparato effettivamente utilizzato .
Sentenza 113/2015 Corte Costituzionale.
La velocità: unità derivata «con riguardo, come tertium comparationis, alla normativa di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), che prevede anche la velocità quale unità di misura derivata» Art. 4 Centri di taratura 1) I centri di taratura sono costituiti da laboratori di idonea valenza tecnica e organizzativa convenzionati con gli istituti metrologici primari per l’effettuazione della taratura degli strumenti di misura sulla base di campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali. 2) Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato (ora MISE Ministero dello Sviluppo Economico) d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, dispone annualmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei centri di taratura convenzionali. Ne consegue che solo laboratori accreditati presso il MISE possono eseguire tarature, e che solo il MISE può omologare gli strumenti misuratori di velocità.
Legislazione
Le stesse leggi completate dalla sent. 113/20015 della Corte Costituzionale, ci hanno permesso di scoprire che gli autovelox & Co sono tutti irregolari e culminanti con la redazione da parte delle forze dell’ordine di verbali illegittimi, sebbene “Gli organi di Polizia Stradale sono deputati alla verifica ed al controllo della sussistenza della omologazione e del funzionamento degli apparecchi misuratori di velocità”. ( Corte di Cassazione Civile sez. 2a sent 22041/2009)
La soluzione era sotto gli occhi di tutti, ma per taluni è stata necessaria la sentenza 113/2015 della Corte costituzionale per vedere ciò che già da molti anni noi sostenevamo. Noi con tale sentenza, siamo andati ben oltre alla semplice lettura della stessa rivolta alla taratura, in quanto ora, è dimostrabile per legge, sia la mancanza di omologazione del modello, che dell’approvazione dell’apparato effettivamente utilizzato.
Ci permettiamo comunque di rappresentare che redigere un verbale in violazione delle leggi, sono atti penalmente perseguibili, oltremodo d’ufficio, sarebbe quindi opportuno che gli agenti prima di redigere un verbale verifichino quanto appresso anche in virtù della sentenza 113/2015 della Corte costituzionale.
La sussistenza della “debita omologazione” (art. 142/6 del C.d.S.) del modello da parte del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) e non del MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), quest’ultimo incompetente per legge.
Che l’apparato effettivamente utilizzato sia provvisto di approvazione come da art 345/2 del reg. di esec. del C.d.S. e questo deve essere rilasciato dal MIT ex LL.PP., e solo tale certificato autorizza la tolleranza del 5% con un minimo di 5 km
Che il laboratorio che abbuia eseguito la taratura sia accreditato presso il MISE e non il MIT
L. 11 agosto 1991, n. 273.
Istituzione del sistema nazionale di taratura.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199.
1. Sistema nazionale di taratura.
1. Il sistema nazionale di taratura è costituito dagli istituti metrologici primari e dai centri di taratura e ha il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni.
2. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato svolgono, previe opportune intese, ciascuno per la parte di propria competenza, funzioni di indirizzo e coordinamento del sistema nazionale di taratura
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
D.M. 30/11/1993, n. 591
Regolamento concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del Sistema internazionale (SI) in attuazione dell’art. 3 della L. 11 agosto 1991, n. 273.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1994, n. 37. S.O.
IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 273 , che istituisce il Servizio nazionale di taratura e in particolare, gli articoli 3 e 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 , e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina le unità di misura legali, comprendenti le unità di misura SI di base, supplementari e derivate; …………[ omissis] …..
I Campioni nazionali di unità “SI” di base sono:
Cap. I
1. GRANDEZZA: LUNGHEZZA
Unità di misura: metro
3. GRANDEZZA: TEMPO
Unità di misura: secondo
Si ricorda ancora che la Corte costituzionale con la sent 113/2015 ha detto a chiare note che la velocità seppur non sia una unità di misura è la componente di due unità di misura, appunto spazio (metro) e tempo (secondo), pertanto soggetta alla legge 273/1991.
Il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 20, ha espressamente attribuito “alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (ora MISE) le funzioni esercitate dagli Uffici metrici provinciali
D.Lgs. 31/03/1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
stabilendo quanto segue:
criterio gerarchico
criterio cronologico
criterio di specialità
criterio di competenza
Si è voluto di proposito evidenziare il criterio di competenza proprio per far risaltare che per la L. 11 agosto 1991, n. 273 , sia la taratura che omologazione sono atti esclusivi del MISE e non del MIT
Art. 18. Funzioni e compiti conservati allo Stato
In vigore dal 15 dicembre 1999
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro; la definizione di norme in materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di misura; (10)
In conclusione:
A parte il cronotachigrafo, regolarmente omologato dal Ministero dello Sviluppo Economico, le apparecchiature c.d. Autovelox, Tutor, Vergilius e Telelaser che sono, appunto, strumenti di misura non essendone omologati i prototipi, non possono essere approvate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti le singole apparecchiature destinate a misurare la velocità proprio perché manca alla base il provvedimento di omologazione del così detto modello.
Viene del tutto spontaneo pensare che per non incorrere in fattispecie penali quale è l’abuso di ufficio si preferisce confondere le idee con argomentazioni capziose e fuorvianti facendo riferimento a varie circolari o disposizioni che non hanno di per se norme legislative e non provengono da uno dei rami del parlamento, lasciando al singolo agente accertatore la responsabilità penale consentendo di sottoscrivere l’Atto Giudiziario con la formula “accertato con apparecchiatura omologata o debitamente omologata” attestazione falsa non corrisponde alla verità considerato che il verbale notificato trattasi di documento pubblico redatto dal Pubblico Ufficiale destinato a provare la verità ai sensi dell’articolo 2700 del c.c..
L’Accademia della Crusca ci conferma perché non sono omologati gli Autovelox, Tutor e Telelaser
Il perché è rilevabile dallo scambio mail tra la richiesta di Sxxxx in merito alla differenza tra “omologazione” ed “approvazione” con l’aggiunta del documento in appresso titolato “PROCEDURE di OMOLOGAZIONE” e la risposta del prof. Federigo Bambi, docente presso l’Accademia della Crusca ed esperto di lingua giuridico-amministrativa,
Quanto affermato da fantomatici Ingegneri di vari Ministeri non ha valore alcuno in quanto trattasi di parere di persone prive dei titoli di legge per poter affermare ciò.
da: Raffaella Sxxxx <
a:
17 novembre 2014 15:23
Gent. signor Sxxxxxx,
abbiamo sottoposto la sua richiesta al Prof. Federigo Bambi, esperto di lingua giuridico-amministrativa, che, partendo dagli elementi offerti dalla sua mail in cui non erano riportate esemplificazioni concrete, ha formulato le seguenti definizioni:
Omologazione: è in genere la convalida ufficiale di atti o fatti sottoposti ad una norma o ad una disciplina determinata; il Tribunale omologa la separazione consensuale tra i coniugi se tutti i requisiti e le norme previste sono state rispettate; lo stesso accade quando nella costituzione di una società il Tribunale verifica l’esistenza di tutte le condizioni di fatto previste e il rispetto delle norme e poi emette il decreto di omologazione della società in forza del quale si procede all’iscrizione nel registro delle imprese. Non sarà diverso per l’omologazione di un “apparato” alla quale si riferisce il nostro interlocutore; ma per essere più precisi bisognerebbe conoscere qualche elemento in più.
Approvazione: è un atto amministrativo che può avere caratteristiche e scopi diversi. Può essere un controllo preventivo che riguarda la legittimità e anche l’opportunità e la convenienza di un atto emesso da un organo o un ente subordinato; oppure può avere un contenuto permissivo: interviene cioè dopo che l’atto è stato compiuto e incide sulla sua operatività. Basta un esempio: un contratto stipulato con la pubblica amministrazione è concluso una volta che sia stato sottoscritto dalle parti, diventa eseguibile solo quando sia stato approvato dall’autorità (competente, naturalmente!).
Sperando di aver contribuito a chiarire la questione,
le invio i miei più cordiali saluti
Raffaella Sxxxx
Servizio Consulenza linguistica
Accademia della Crusca
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da:
a: Raffaella Sxxxx <
19 novembre 2014 17:31
Qualche benpensante ha ritenuto che omologato ed approvato possano considerarsi equivalenti ma nel contempo la legge 390/1982 prevede quale siano i criteri di omologazione seppur per altri prodotti, ma certamente valido per tutti i prodotti
inoltre a precisazione le allego ulteriore mia considerazione che potrà senza dubbio aiutarla a darmi le risposte
inoltre l’art 345 comma 2 del reg di esec. del C.d S. che recita:
Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.
E evidente che le singole apparecchiature sono una ad una le apparecchiature che vengono utilizzate ai fini del rilevamento della velocità e che ben si distingue appunto dalla omologazione come pure evidenziato dalla corte di Cassazione con la sent 15042/2011 in allegato ed evidenziata
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da: Raffaella Sxxxx <
a:
19 novembre 2014 19:00
Gentile sig. Sxxxxxxx,
mi pare che la risposta del prof. Bambi sia perfettamente calzante anche al caso specifico su cui lei ha mandato ampia documentazione e che, dal punto di vista linguistico, i due termini risultino perfettamente spiegati e ben distinti.
Spero quindi che il nostro contributo le sia di qualche aiuto a trasmettere anche ai suoi colleghi più giovani la competenza che lei ha acquisito in tanti anni di servizio.
Cordiali saluti
Raffaella Sxxxx
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Appare evidente dallo scambio di mail per quanto affermato dal Prof. Federigo Bambi che l’approvazione come da art 345/2 del reg.esec. del C.d.S. e non solo diventa eseguibile solo quando sia stato approvato dall’autorità (competente, naturalmente!). ovvero mediante registrazione in apposito registro e/o albo.
Pertanto in assenza di approvazione l’apparato non può essere utilizzato, inoltre redigendo il verbale applicando la tolleranza del 5% con un minimo di 5 km si commetterebbe il reato di abuso in atti di ufficio qualora non esista tale approvazione essendo appunto subordinata ad essa l’applicazione della tolleranza.
L’approvazione nel diritto amministrativo, atto con il quale un organo, munito di poteri di controllo, fornisce un’apprezzamento circa la convenienza d’un atto giuridico perfetto, al fine di decidere se debba essere o meno portato ad esecuzione, Essa non influisce sulla validità dell’atto ma sulla sua efficacia. Frequentemente richiesta ai fini del controllo esercitato dagli organi governativi sulle deliberazione degli enti pubblici minori, ha lo scopo di accertare che nessuna norma sia violata e che nessun danno derivi agli interessi pubblici dell’ente e dello Stato.
L’Omologazione, è un provvedimento con il quale un’autorità dichiara valido e conforme alla legge un determinato atto, previo controllo delle condizioni sostanziali e procedurali prescritte per il suo compimento, dall’omologazione scaturisce dunque l’efficacia giuridica dell’atto, che di regola è un atto promanante da parti private, in quanto in esso è contenuta un’essenziale approvazione di quell’attività a seguito della verifica sulla legittimità, e talora anche sul merito, di quella. Nel tentativo di far comprendere l’indubbia necessità dell’omologazione degli apparati rilevatori di velocità di seguito si riporta la corretta procedura per ottenere l’approvazione di ciascun singolo apparato specificando che ogni strumento deve essere identificato da un numero di matricola e corredato da un certificato con un numero sequenziale.
Per meglio spiegare, si potrebbe rapportate il tutto ad una vettura, che è contrassegnata da un numero di telaio e da una targa, entrambi dati <unici>, nonché da una propria carta di circolazione con un proprio numero progressivo univoco.
Tornando quindi all’Autovelox, questi per essere usato deve essere effettivamente corredato di certificato che lo abilita, e contrassegnato da una matricola univoca che lo identifichi.
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Per quanto sopra non vanno quindi assolutamente scambiati tra loro i seguenti termini “Omologato” con “Approvato“ cosa che nel 2024 l’Ordinanza 10505 della Cassazione ha ben precisato.
Il modello è riferito ad un solo esemplare, ovvero quello in possesso del Ministero, che essendo uno solo e non confondibile con altri, non necessita che sul decreto si citi il numero di matricola. Questo è appunto il MODELLO DEBITAMENTE OMOLOGATO come richiesto dall’art 142 comma 6 del C.d.S. che oltremodo come da sent 113/2015 della Corte Costituzionale la competenza dell’omologazione spetta al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico ora MIMIT) e giammai al MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)
Tutti gli altri, prodotti in serie, ovvero tutti quelli in dotazione alle forze di polizia per i rilevamenti della velocità ed identificabili dalla univoca matricola che li contraddistingue, devono essere i cosiddetti APPARATI APPROVATI in copia conforme al modello “debitamente omologato”.
Tale approvazione posta dal Ministero, in questo caso il MIT deve essere effettuata per ogni apparato come richiesto dall’art 345 comma 2 regolamento di esecuzione del C.d.S. quale procedura assolutamente necessaria affinché il Ministero possa conoscerne l’immissione sul mercato e quale forza di Polizia ne sia in possesso. Solo così il Ministero può riservarsi di svolgere su ciascun apparato quelle azioni di controllo proprie della P.A. come peraltro previsto dall’art 192 comma 8 del reg. di esec. del C.d.S.
Per gli autovelox la procedura di omologazione ed approvazione è simile in tutto e per tutto all’esempio in appresso. Quando una casa automobilistica intende produrre delle vetture da immettere sul mercato, deve preventivamente sottoporre il veicolo campione a prove di omologazione, rappresentando che questa è necessaria affinché l’Ente Pubblico verifichi la rispondenza del veicolo da sottoporre ad omologazione. Inoltre deve essere verificato che esso sia conforme alle leggi dello Stato, cosa che non avviene con la sola approvazione, in quanto, in questo caso lo Stato, apprezza e/o condivide la scelta del fabbricante. Nel caso specifico la casa costruttrice decide di richiedere l’omologazione del modello XYZ.
A questo punto viene dato un numero di omologazione ad esempio 1234/24/15. Ora ottenuta l’omologazione la casa automobilistica emette un certificato nel quale dichiara che il veicolo è conforme in tutte le sua parti al tipo OMOLOGATO e si badi bene che asserire ciò da parte del costruttore non è un reato in quanto la vettura è veramente omologata e non approvata. Tale certificato tuttavia, non abilita la vettura a circolare, è semplicemente un certificato che unitamente al certificato di residenza dell’acquirente va consegnato alla M.C.T.C. per immatricolare il veicolo, quindi legittimarne la circolazione su strada.
Si badi bene, va ribadito che sebbene il certificato emesso in autocertificazione dall’ OPEL sia di conformità ad OMOLOGAZIONE, NON consente l’utilizzo del veicolo su strada.
Ecco qui di seguito per comprendere la certificazione necessaria dopo la Omologazione da parte della MCTC.
Nel caso del Doc . 1: l’autocertificazione con sottolineato in verde l’omologazione che riporta il numero OM51543EST60 ( é questo il numero che sarà presente sempre su tutte le vetture uguali sia sull’autocertificazione che sulla carta di circolazione) in questo caso è relativa al veicolo telaio W0L000039G5109128 sottolineato in rosso, e si noti come la OPEL abbia dichiarato sotto la sua responsabilità che l’apparato e conforme al tipo omologato, non commettendo alcun reato di falsa attestazione. La prossima vettura prodotta dalla Opel per il modello Kadett uguale a quella di cui al numero di omologazione OM51543EST60, avrà il telaio W0L000039G5109129 e poi W0L000039G5109130 ecc., ed in ogni caso, sia tutti i certificati di autocertificazione (Doc.1) che le carte di circolazione (Doc.2) avranno sempre in comune il numero di omologazione OM51543EST60
dichiarazione kadett
Con questo certificato come già detto si va alla MCTC e rilasciano quanto appresso Doc. 2
Ora SI !, che il veicolo è idoneo alla circolazione su strada.
Ipotizzando però di acquistare un veicolo senza pagare la messa su strada quindi privo di targa e carta di circolazione questo potrà circolare in una mia proprietà CHIUSA, ma sicuramente non per strada. Qualora lo facessi e venissi fermato sicuramente non potrò dire all’agente mostrando il Doc. 1 “ guardi che la mia vettura è omologata” e farla franca.
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Sperando di essere stato chiaro ed avervi fatto capire i passaggi ora arriviamo all’autovelox. Stesso discorso dell’auto…, si producono 2 esemplari (telaio 1 e telaio 2) si portano alla MCTC, che, dopo le opportune verifiche, “dovrebbe “ omologare ( ma non avviene per motivi che non siamo qui ad indicare) come da norma specifica quale è l’art 142 comma 6 del C.d.S. qui di seguito riportato: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.”
Quindi ai sensi art 192 comma 8 del reg. di attuazione in rif. all’art 45 del C.d.S.: “Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale”.
Pertanto per ogni apparato che la casa costruttrice costruisce in conformità al campione questa dovrebbe dichiarare il “debitamente omologato”, ma non può farlo perchè altrimenti commetterebbe un reato. Con parti ritagliate da certificazioni emesse dalle case costruttrici di autovelox ecco nelle immagini sottostanti cosa dichiarano
Con questo tipo di certificati che sono paragonabili al certificato emesso dall’OPEL, necessita la successiva approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti affinché detto Ministero (prima dell’anno 2000 Min. dei LL.PP.) per l’utilizzo così come previsto dall’art 345 comma 2 del reg. di attuazione in rif. all’art 142 del C.d.S. e qui di seguito riportato.
Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%
Scopri perché è importante affidarsi ad esperti quando si affronta una multa per eccesso di velocità. Scopri i vantaggi di avere professionisti competenti al tuo fianco.
Per farla breve, diciamo che, consigliamo il ricorso quando è accertato che ci sono errori. In altri termini, il ricorso viene predisposto solo quando sussistono le condizioni e la volontà di attuarlo.
Le componenti essenziali per un buon ricorso sono: che vi siano i presupposti per farlo e la volontà di volerlo eseguire.
Il presupposto per redigere un verbale è che ci sia una legge che sia stata violata, infatti per l'art 25 della Costituzione "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso"
Possiamo attestare senza possibilità di smentita che a tutt'oggi avendo letto tutte le G.U. degli ultimi 30 anni, nessun apparato misuratore di velocità che sia Autovelox, Tutor o Telelaser possiede un Decreto Ministeriale pubblicato in G.U. (Gazzetta Ufficiale) rendendo ciò di fatto <<ILLEGITTIMO>> un verbale redatto ai sensi art 142 del C.d.S. . A seguire tutti gli altri motivi, quali conseguenze naturali del mancato Decreto Ministeriale, risultando illegittimi.
Noi, verificato il verbale a seguito di vostra registrazione, siamo in grado di dirvi se ne esistono i presupposti di ricorso. Voi, ricevute le nostre motivazioni, siete in grado di poter decidere se ricorrere o meno, in ogni caso si consiglia di non intraprendere ricorsi se non si è convinti delle motivazioni e conseguentemente della sua buona riuscita.
Abbiamo le prove che gli apparati misuratori di velocità non sono idonei al rilevamento in quanto privi di “debita omologazione” (art 142/6 C.d.S,). Le attestazioni nei verbali indicanti l’omologazione o l’approvazione sono totalmente privi di fondamento, in quanto l’omologazione, deve riferirsi sempre e solamente al modello di apparato ed emessa dal già Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.S.E.) ora MIMIT (Ministero Imprese del Made in Italy) ed a firma del Ministro, mentre errori e/o tolleranze possono essere presenti solo sulle riproduzioni. Successivamente all'omologazione ecco subentrare l’approvazione dei singoli apparati riprodotti (art 345/2 reg.esec. C.d.S.) da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), proprio per concedere quelle tolleranze che la legge, per gli strumenti misuratori di velocità ha riconosciuto nel 5% con un minimo di 5 km/h.
Con la mancata “omologazione” del modello da parte del MISE, non si è in grado di fornire la prova della violazione (art. 201 comma 1 bis lettera e),del C.d.S., art. 345 comma 1 D.Lgv 495/1982 e legge 168/2002 art 4/3), e ne impedisce di fatto l’omologazione del modello.





