Per prima cosa, non vanno assolutamente scambiati tra loro i seguenti termini: “Modello Omologato” (anche se poi non è omologato ma approvato) e “Apparato Approvato“.
Il modello è riferito ad un solo esemplare, ovvero quello che deve andare in possesso del Ministero, Questo è appunto il MODELLO DEBITAMENTE OMOLOGATO come richiesto dall’art 142 comma 6 del C.d.S.
Tutti gli altri, prodotti in serie, ovvero tutti quelli in dotazione alle forze di polizia per i rilevamenti della velocità ed identificabili dalla univoca matricola che li contraddistingue, devono essere i cosiddetti APPARATI APPROVATI in copia conforme al modello “debitamente omologato”.
Tale approvazione posta dal Ministero deve essere effettuata per ogni apparato come richiesto dall’art 345 comma 2 reg di esec. del C.d.S. quale procedura assolutamente necessaria affinché il Ministero possa conoscerne l’immissione sul mercato e quale forza di Polizia ne sia in possesso. Solo così il Ministero può riservarsi di svolgere su ciascun apparato quelle azioni di controllo proprie della P.A. come peraltro previsto dall’art 192 comma 8 del reg. di esec. del C.d.S.
Ad esempio: Quando una casa automobilistica intende produrre delle vetture da immettere sul mercato, deve preventivamente sottoporre il veicolo campione a prove di omologazione, rappresentando che questa è necessaria affinché l’Ente Pubblico verifichi la rispondenza dell’oggetto da sottoporre all’omologazione. Inoltre, deve essere verificato che esso sia conforme alle leggi dello Stato, cosa che non avviene con la sola approvazione, in quanto in questo caso lo Stato, diciamo apprezza e/o condivide la scelta del fabbricante. Nel caso specifico la OPEL decide di richiedere l’omologazione del modello Kadett quindi provvede a costruirne 2 esemplari identici che identifichiamo con telaio 1 e telaio 2, li porta alla Motorizzazione e questa dopo aver verificato che 1 e 2 sono identici provvede a verificare che la vettura 1 sia conforme alle leggi dello Stato.
(Un esempio anche banale che possa spiegare una mancata omologazione potrebbe essere la presenza nel veicolo di prodotti non consentiti alla commercializzazione)
A questo punto viene dato un numero di omologazione ad esempio 1234/24/15. Fatto quanto sopra, la MCTC (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione) restituisce la vettura 2 alla OPEL e con delega fornita dalla legge autorizza la casa costruttrice a produrre le successive vetture identificabili con un numero di telaio conseguenziale quindi 3 – 4 – 5 ecc. e per ciascuna di esse la casa automobilistica emette un certificato nel quale dichiara che il veicolo è conforme in tutte le sua parti al tipo OMOLOGATO e si badi bene che asserire ciò da parte della OPEL non è un reato in quanto la vettura è veramente omologata e non approvata. Tale certificato tuttavia, non abilita la vettura a circolare è semplicemente un certificato che unitamente al certificato di residenza dell’acquirente va consegnato alla MCTC per immatricolare il veicolo, quindi legittimarne la circolazione su strada.
Si badi bene, e va ribadito che sebbene il certificato emesso in autocertificazione dall’ OPEL sia di OMOLOGAZIONE, NON consente l’utilizzo del veicolo su strada.
Ecco qui di seguito per comprendere la certificazione necessaria dopo la Omologazione da parte della MCTC.
Nel caso del Doc . 1: l’autocertificazione con sottolineato in verde l’omologazione che riporta il numero OM51543EST60 ( é questo il numero che sarà presente sempre su tutte le vetture uguali sia sull’autocertificazione che sulla carta di circolazione) in questo caso è relativa al veicolo telaio W0L000039G5109128 sottolineato in rosso, e si noti come la OPEL abbia dichiarato sotto la sua responsabilità che l’apparato e conforme al tipo omologato, non commettendo alcun reato di falsa attestazione. La prossima vettura prodotta dalla Opel per il modello Kadett uguale a quella di cui al numero di omologazione OM51543EST60, avrà il telaio W0L000039G5109129 e poi W0L000039G5109130 ecc., ed in ogni caso, sia tutti i certificati di autocertificazione (Doc.1) che le carte di circolazione (Doc.2) avranno sempre in comune il numero di omologazione OM51543EST60
dichiarazione kadett
Con questo certificato come già detto si va alla MCTC e rilasciano la carta di circolazione.
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Stessa procedura riguarda gli autovelox che debbono dapprima essere omologati dal ministero che attualmente si chiama MIMIT il quale rilascia una omologazione quindi il costruttore per ciascun esemplare che riproduce attesta che lo strumento matricola ..... è conforme al modello omologato. Detta autocertificazione va presentata al MIT e questo rilascia il certificato che abilita l'autovelox sempre con la stessa matricola ad essere utilizzato ai fini di poter rilevare la velocità dei veicoli ai fini sanzionatori
In appresso parti di immagini di autocertificazione che non sono di omologazione e che se lo fossero queste andavano presentate appunto al MIT e questo rilasciare il documento in Fac-simile di autorizzatìzione per l'uso del singolo autovelox.
Resta a carico della P.A. la prova accusatoria che di fatto grava su chi apre il tema e dunque su chi asserisce la colpevolezza, (legge 150/2011) in quanto l’innocenza non va accertata, ma è conseguenziale alla mancata prova della colpevolezza, l’Amministrazione deve allegare e provare la sussistenza della violazione e della responsabilità del ricorrente e quindi fornire le dimostrazione della fondatezza della pretesa sanzionatoria, ovvero fornire la foto sia della violazione (momento preciso ed al fotofinish), quella dei dati di identificazione del veicolo (targa) e quella/e di raccordo delle due precedenti foto come in appresso.
In sintesi per quanto riguarda gli autovelox grazie alle scoperte di Carlo Spaziani e di altri collaboratori si può affermare quanto segue:
- Tutti gli strumenti rilevatori di velocità sia istantanea che di media percorrenza, non hanno i requisiti in merito alla Omologazione, in quanto tutti privi di idonea certificazione da parte del ministero competente (attuale MIMIT) che li abbia omologati in conformità alla norma specifica di cui all'art 142 comma 6 del C.d.S., alla sentenza 113/2015 della Corte Costituzionale ed alla legge 273/1991.
- Tutti gli strumenti rilevatori di velocità sia istantanea che di media percorrenza non hanno mai ottenuto il riconoscimento mediante Decreto Ministeriale così come previsto dall'art 192 comma 7 D.P.R. 495/1992, con conseguente relativa pubblicazione in G.U. (Gazzetta Ufficiale), per cui per effetto dell'art 25 della Costituzione "Nessuno può essere punito in forza di una legge che non sia entrata in vigore prima del fatto commesso"
- Pe quanto all'art 345 comma 2 D.P.R. 495/1992 non vi è alcun apparato utilizzato su strada che abbia il relativo certificato di approvazione, in quanto mai rilasciato quale conseguenza dei punti 1 e 2 suddetti. In similitudine, è come un veicolo marciante su strada, che se privo di carta di circolazione in quanto mai rilasciata andrebbe sequestrato. Infatti anche per gli autovelox esiste norma analoga come da art 45 comma 9 "Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 866 a € 3.464)). A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione [...]
- I laboratori per poter rilasciare documentazione di taratura debbono annualmente accreditarsi al Ministero competente (Attuale MIMIT) e questi, sempre annualmente, pubblicare in apposito elenco in G.U. il nominativo dei laboratori autorizzati, cosa che allo stato attuale non risulta per alcun laboratorio.
- Infine la prova, la prova in senso giuridico, è la dimostrazione dell'esistenza di determinati fatti giuridici. In sostanza senza la prova ogni accusa anderebbe a decadere. Nel caso dei verbali redatti per violazione dei limiti di velocità, la prova, non può fornirla l'agente di polizia, seppur presente al momemnto della rilevazione il quale agente, può solamente attestare la presenza di quel determinato veicolo con l'aggiunta di altri dati di sua percezione e/o accertamento ma giammai il calcolo della velocità che solo uno strumento ad altissima precisione può effettuare. Non a caso il C.d.S. entrato in vigore nel 1992 nel suo regolamento di attuazione all'art 345 comma 1 del D.P.R. 495/1992 riporta: "Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente." Forse? sull'incalzare dei ricorsi prodotti da Carlo Spaziani ove già dal 2000 faceva notare che la violazione non era documentata, ma si limitava alla sola foto postuma per spazio e tempo, al solo fine di identificare il veicolo, dopo di ciò, qualcosa si è mosso. Due anni dopo, la legge 168/2002 con l'art 4 comma 3 prescrive una più rigida documentazione di prova "Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente .[...] . Quindi oltre alla foto identificativa della targa è necessaria come nello sport per le gare cronometrate, la foto al fotofinish ed inoltre una o più fotogrammi in grado di ricollegare con parti comuni le due foto trattate, ossia quella della violazione (fotofinish) che quella identificativa del veicolo (targa). Esclusa quella della targa, tutte le altre foto sono mancanti, non fornendo pertanto la prova della violazione.
In base a questi motivi, l'atto giudiziario emesso per violazione dei limiti di velocità rilevati tramite i cosiddetti autovelox sono ILLEGITTIMI
L’Omologazione è un provvedimento con il quale un’autorità dichiara valido e conforme alla legge un determinato atto, previo controllo delle condizioni sostanziali e procedurali prescritte per il suo compimento, dall’omologazione scaturisce dunque l’efficacia giuridica dell’atto, che di regola è un atto promanante da parti private, in quanto in esso è contenuta un’essenziale approvazione di quell’attività a seguito della verifica sulla legittimità, e talora anche sul merito, di quella.
L’art. 142 comma 6 del C.d.S. […]prescrive che le apparecchiature destinate al controllo elettronico della velocità debbano essere “debitamente omologate” non potendosi applicare la norma generica di cui all’art 45 comma 6 […]i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonche' quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, […]
La norma vuole che in presenza di una norma specifica questa abbia la prevalenza su quella generica. Me caso di cui sopra tra art 45 e 142 è chiaro che l’applicazione è appunto riservato all’art. 142. Mentre l’articolo 45 si riferisce genericamente anche ad esempio anche al palo di sostegno dei segnali stradali pure materiali quali viti, contenitori, staffe di fissaggio, ecc
L’omologazione riguarda un solo esemplare alla quale tutti gli apparati nel nostro caso gli autovelox debbono essere riprodotti in copia conforme.
In similitudine, è la stessa procedura per le omologazione dei veicoli seppur le due procedure debbono essere eseguite da due dicasteri diversi
Quando una casa automobilistica intende produrre delle vetture da immettere sul mercato, deve preventivamente sottoporre il veicolo campione a prove di omologazione, rappresentando che questa è necessaria affinché l’Ente Pubblico verifichi la rispondenza dell’oggetto da sottoporre ad omologazione. Deve inoltre essere verificato che esso sia conforme alle leggi dello Stato, cosa che non avviene con la sola approvazione. In questo caso, infatti, con la sola approvazione lo Stato, diciamo apprezza e/o condivide la scelta del fabbricante. Nel caso specifico la OPEL decide di richiedere l’omologazione del modello Kadett quindi provvede a costruirne 2 esemplari identici che identifichiamo con telaio 1 e telaio 2 , li porta alla Motorizzazione e questa dopo aver verificato che 1 e 2 sono identici provvede a verificare che la vettura 1 sia conforme alle leggi dello Stato. Quindi rilascia al costruttore una documentazione di omologazione del veicolo riportante una serie univoca di numeri e lettere, che il costruttore utilizzerà e citerà su ciascun documento di autocertificazione in cui appunto dichiarerà che la vettura di serie di cui viene riportato il numero di telaio, è copia conforme al modello omologato. Con detto certificato poi ci si reca al P.R.A. e lo si lascia a loro in cambio della carta di circolazione che appunto abilita il veicolo a circolare su strada.
(Un esempio anche banale che possa spiegare una mancata omologazione potrebbe essere la presenza di tracce di amianto in una eventuale aletta parasole, in questo casa la vettura non potrebbe essere omologata).
Si ribadisce che sebbene il certificato in questo caso emesso in autocertificazione dall’ OPEL sia di conformità ad OMOLOGAZIONE, ciò, NON consente l’utilizzo del veicolo su strada.
Nel caso sottostante della dichiarazione di conformità al tipo omologato, l'omologazione è quella sottolineata in verde che è riportata anche sulla carta di circolazione. I due documenti sia il certificato di conformità che la carta di circolazione sono collegati dal numero di telaio, il cui numero di telaio apposto sulla carrozzeria del veicolo ove è applicata la targa, lo collega alla carta di circolazione.
L’approvazione nel diritto amministrativo, atto con il quale un organo, munito di poteri di controllo, fornisce un apprezzamento circa la convenienza d’un atto giuridico perfetto, al fine di decidere se debba essere o meno portato ad esecuzione, Essa non influisce sulla validità dell’atto ma sulla sua efficacia. Frequentemente richiesta ai fini del controllo esercitato dagli organi governativi sulle deliberazione degli enti pubblici minori, ha lo scopo di accertare che nessuna norma sia violata e che nessun danno derivi agli interessi pubblici dell’ente e dello Stato.
Il D.P.R. 495/1992 articolo 4 comma 2 "Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici."[...] ora M.I.T. (Ministero dei Trasporti).
Ciò vuol dire che dopo l'omologazione del modello, la casa costruttrice per ogni singolo apparato riprodotto, identificato da univoca matricola, e destinato alla commercializzazione, deve emettere un certificato di conformità dichiarandone l'omologazione.
Se attualmente detto certificato non c'è è perché non esiste l'omologazione di alcun modello di autovelox.
In sostanza detto certificato può a tutti gli effetti essere paragonato alla carta di circolazione di un veicolo in quanto su detta carta è rilevabile che il modello di veicolo ha ottenuto l'omologazione e ne sono menzionati i caratteri alfa/numerici.
Qui sotto è riprodotto un fac-simile dl certificato che il M.I.T. dovrebbe rilasciare dopo l'acquisizione del certificato di conformità emesso dal costruttore in cui lo stesso se ne assume lòe responsabilità civili e penali di quanto dichiarato.








