La Prova
Resta a carico della P.A. la prova accusatoria,. che di fatto grava su chi apre il tema e dunque su chi asserisce la colpevolezza, (legge 150/2011) in quanto l’innocenza non va accertata, ma è conseguenziale alla mancata prova della colpevolezza, L’amministrazione deve allegare e provare la sussistenza della violazione e della responsabilità del ricorrente, quindi fornire la dimostrazione della fondatezza e pretesa sanzionatoria, ovvero fornire la prova della violazione.
Art 345 comma 1 Regolamento di attuazione in riferimento art 142 del C.d.S.
"Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente."
Cosa vuol dire ciò?
che la foto che fissa la velocità deve essere chiara ed accertabile. Come è possibile verificare, la foto è postuma al preciso momento della rilevazione seppur di frazioni di secondo.
La foto di norma viene scattata circa 15-20 metri oltre il luogo della rilevazione, il che vuol dire che un veicolo che procede a 100 km/h in un secondo percorre 27.777 mt quindi la foto è postuma di oltre 1/2 secondo.
Proprio per garantire una prova della violazione è intervenuta la legge 168/2002 art 4 comma 3 "Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione." [...]
Detta legge viene in aiuto dei cittadini, garantendo loro che debba fornirsi la prova certa della violazione. La prova si ha solo con la foto al momento dell'intercettazione finale dello spazio percorso misurato, quindi, fornire i soli dati di immatricolazione del veicolo (TARGA), che gli attuali strumenti rilevatori di velocità fornisco al solo scopo non di giustizia ma nel solo interesse di identificare e perseguire l'autore della violazione.
La foto della violazione (momento preciso ed al fotofinish), quella dei dati di identificazione del veicolo (targa) e quella/e di raccordo delle due precedenti foto come in appresso, è quanto richiesto dalla suddetta legge 168/2002.
Questa serie di foto, provano, sia la violazione (foto 1) che lo svolgimento dei fatti (foto 2 e 3) NONCHE’ dei dati di identificazione (targa) del veicolo (foto 4) adeguando le immagini alle prescrizioni di legge quali art 201 comma 1 bis lettera e) del C.d.S. e della legge 168/2002 art 4 comma 3
La foto ovvero quella che viene spacciata per prova fotografica, non è null’altro che la prova della presenza in un determinato posto del veicolo identificato dalla targa e che tale documento può essere con dati di sovrimpressione (sovrapposizione di un testo o di una grafica sull’immagine) o di sovrapposizione (mettere un oggetto sopra un altro). Nel primo caso le scritte o immagini sono di norma contestuali allo scatto della foto o del video, (tipo i tempi di gare sportive), nel secondo caso, di norma avviene in un secondo tempo aggiungendo scritte o immagini realizzate prima o dopo l’evento.
Nel caso degli autovelox, i cui rilevamenti vengono eseguiti a non meno di 1/1000 di secondo, conteggiati ai fini della determinazione della violazione e del comma da applicarsi, non possono essere poi ignorati sia sul verbale che con dati sovrapposti sulla foto, tanto che ad esempio, come nelle due immagini in appresso (foto del veicolo e del verbale) si comprende appunto anche la falsità degli agenti nell’attestare che la foto sia della violazione ma scattata in tempi successivi quindi anche l’ipotesi di falso nel riportare sulla foto un orario antecedente alla violazione seppur di mm/s.
Altro esempio che dimostra l’inattendibilità degli strumenti ed in particolare della taratura in quanto come da parte dei verbali sottostanti, il tempo di intervallo tra i due rilevamenti sono di 2 minuti che se invece visti dalle foto sono 2 minuti e 5 secondi ovvero 125 secondi e lo spazio tra le due postazioni autovelox 700 mt.
Visto che i due verbali danno una velocità del veicolo superiore a 100 km/h e che i due apparati autovelox sono a 700 mt di distanza uno dall’altro, si deduce che percorrere 700 mt in 125 secondi corrisponde ad una velocità di 20,160 km/h e non oltre 100 km/h
(in 125 secondi a 100 km/h si percorrono quasi 3,5 km e non 700 mt)
Credo non ci sia bisogno di uletriori documentazione per dimostrare che la prova non è garantita ne fornita dagli attuali apparati rilevatori di velocità.
La sola prova ammessa nelle gare sportive alla distanza tipo atletica, automobilismo ecc da parte della F.I.C. (Federazione Italina Cronometristi) per omologare un risultato è la foto al fotofinish con sovraimpressione del tempo