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In sintesi

In sintesi per quanto riguarda gli autovelox grazie alle scoperte di Carlo Spaziani e di altri collaboratori   si può affermare quanto segue:

  1.  Tutti gli strumenti rilevatori di velocità sia istantanea che di media percorrenza non hanno i requisiti in merito alla Omologazione, in quanto tutti  privi di idonea certificazione  da parte del ministero competente (attuale MIMIT) che li abbia omologati in conformità alla norma specifica di cui all'art 142 comma 6 del C.d.S., alla sentenza 113/2015 della Corte Costituzionale ed alla legge 273/1991.
  2.  Tutti gli strumenti rilevatori di velocità sia istantanea che di media percorrenza non hanno mai ottenuto il riconoscimento mediante Decreto Ministeriale  cos' come previsto dall'art 192 comma 7 D.P.R. 495/1992, e di conseguenza la relativa pubblicazione in G.U. (Gazzetta Ufficiale) per cui per effetto dell'art 25 della Costituzione "Nessuno può essere punito in forza di una legge che non sia entrata in vigore prima del fatto commesso"
  3. Pe quanto all'art 345 comma 2 D.P.R. 495/1992  non vi è alcun apparato utilizzato su strada che abbia il relativo certificato di approvazione in quanto mai rilasciato quale conseguenza  dei punti 1 e 2 suddetti. E'  come in similitudine un veicolo marciante su strada, che se privo di carta di circolazione  andrebbe sequestrato. Infatti anche per gli autovelox esiste norma analoga  come da art 45 comma 9 "Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 866 a € 3.464)). A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione [...] 
  4. I laboratori per poter rilasciare documentazione di taratura debbono annualmente accreditarsi al Ministero competente ( Attuale MIMIT)  e questi,  sempre annualmente, pubblicare  in G.U. ed in  apposito elenco  il nominativo dei laboratori autorizzati, cosa  che allo stato attuale non risulta per alcun laboratorio.
  5. Infine la prova, la prova in senso giuridico, è la dimostrazione dell'esistenza di determinati fatti giuridici. In sostanza senza la prova ogni accusa anderebbe a decadere. Nel caso dei verbali redatti per violazione dei limiti di velocità la prova, seppur presente non può fornirla l'agente  di polizia, la quale può solamente attestare la presenza di quel determinato veicolo con l'aggiunta di altri dati di sua percezione e/o accertamento ma giammai il calcolo della velocità che solo uno strumento ad altissima precisione può effettuare. Non a caso il C.d.S. entrato in vigore nel 1992  nel suo regolamento di attuazione all'art 345  comma 1 del D.P.R. 495/1992  riporta: "Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente."  Forse? sull'incalzare dei ricorsi prodotti da Carlo Spaziani ove già dal 2000  faceva notare che la violazione non era documentata, ma si limitava alla sola foto postuma  per spazio e tempo al solo fine di identificare il veicolo, qualcosa si è mosso. Due anni  dopo, la legge 168/2002 con l'art 4 comma 3 prescrive una più rigida documentazione di prova "Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente .[...] . Quindi oltre alla foto identificativa della targa è necessaria come nello sport per le gare cronometrate, la foto al fotofinish ed inoltre una o più fotogrammi in grado di ricollegare con parti comuni le due foto trattate, ossia quella della violazione che quella identificativa del veicolo (targa). Esclusa quella della targa, tutte le altre foto sono mancanti, non fornendo pertanto la prova della violazione. 

In base a questi motivi l'atto giudiziario emesso per violazione dei limiti di velocità rilevati tramite i cosiddetti autovelox sono ILLEGITTIMI