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Definizione giuridico-amministrativa

L’Accademia della Crusca ci conferma perché non  sono omologati gli Autovelox, Tutor e Telelaser


Il perché è rilevabile dallo  scambio mail  tra la richiesta di Sxxxx in merito alla differenza tra “omologazione” ed “approvazione” con l’aggiunta del documento in appresso titolato “PROCEDURE di OMOLOGAZIONE” e la risposta  del  prof. Federigo Bambi, docente presso l’Accademia della Crusca ed esperto di lingua giuridico-amministrativa,

Quanto affermato da fantomatici Ingegneri  di vari Ministeri non ha valore alcuno in quanto trattasi di parere di persone  prive dei titoli di legge per poter affermare ciò.


da: Raffaella Sxxxx <Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.>

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17 novembre 2014 15:23

Gent. signor Sxxxxxx,

abbiamo sottoposto la sua richiesta al ProfFederigo Bambi, esperto di lingua giuridico-amministrativa, che, partendo dagli elementi offerti dalla sua mail in cui non erano riportate esemplificazioni concrete, ha formulato le seguenti definizioni:

Omologazione: è in genere la convalida ufficiale di atti o fatti sottoposti ad una norma o ad una disciplina determinata; il Tribunale omologa la separazione consensuale tra i coniugi se tutti i requisiti e le norme previste sono state rispettate; lo stesso accade quando nella costituzione di una società il Tribunale verifica l’esistenza di tutte le condizioni di fatto previste e il rispetto delle norme e poi emette il decreto di omologazione della società in forza del quale si procede all’iscrizione nel registro delle imprese. Non sarà diverso per l’omologazione di un “apparato” alla quale si riferisce il nostro interlocutore; ma per essere più precisi bisognerebbe conoscere qualche elemento in più.
Approvazione: è un atto amministrativo che può avere caratteristiche e scopi diversi. Può essere un controllo preventivo che riguarda la legittimità  e anche l’opportunità e la convenienza di un atto emesso da un organo o un ente subordinato; oppure può avere un contenuto permissivo: interviene cioè dopo che l’atto è stato compiuto e incide sulla sua operatività. Basta un esempio: un contratto stipulato con la pubblica amministrazione è concluso una volta che sia stato sottoscritto dalle parti, diventa eseguibile solo quando sia stato approvato dall’autorità (competente, naturalmente!).

Sperando di aver contribuito a chiarire la questione,

le invio i miei più cordiali saluti

Raffaella Sxxxx

Servizio Consulenza linguistica

Accademia della Crusca

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19 novembre 2014 17:31

Qualche benpensante ha ritenuto che omologato ed approvato possano considerarsi equivalenti ma nel contempo la legge 390/1982 prevede quale siano i criteri di omologazione seppur per altri prodotti, ma certamente valido per tutti i prodotti

inoltre a precisazione le allego ulteriore mia considerazione che potrà senza dubbio aiutarla a darmi le risposte
inoltre l’art 345 comma 2 del reg di esec. del C.d S.  che recita:
Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.
E evidente che  le singole apparecchiature sono una ad una le apparecchiature che vengono utilizzate ai fini del rilevamento della velocità e che ben si distingue appunto dalla omologazione come pure evidenziato dalla corte di Cassazione con la sent 15042/2011 in allegato ed evidenziata

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19 novembre 2014 19:00

Gentile sig. Sxxxxxxx,

mi pare che la risposta del prof. Bambi sia perfettamente calzante anche al caso specifico su cui lei ha mandato ampia documentazione e che, dal punto di vista linguistico, i due termini risultino perfettamente spiegati e ben distinti.

Spero quindi che il nostro contributo le sia di qualche aiuto a trasmettere anche ai suoi colleghi più giovani la competenza che lei ha acquisito in tanti anni di servizio.

Cordiali saluti

Raffaella Sxxxx

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Appare evidente dallo scambio di mail, per quanto affermato dal Prof. Federigo Bambi, che l’approvazione come da art 345/2 del reg.esec. del C.d.S. e non solo  diventa eseguibile solo quando sia stato approvato dall’autorità competente, (naturalmente!). ovvero mediante registrazione in apposito registro e/o albo.

Pertanto in assenza  di omologazione del modello e l'approvazione dell’apparato utilizzato,  non può essere impiegato ai fini sanzionatori.