Approvazione
Nel caso degli autovelox l'approvazione è un atto subordinato all'omologazione.
L’approvazione nel diritto amministrativo, atto con il quale un organo, munito di poteri di controllo, fornisce un’apprezzamento circa la convenienza d’un atto giuridico perfetto, al fine di decidere se debba essere o meno portato ad esecuzione, Essa non influisce sulla validità dell’atto ma sulla sua efficacia. Frequentemente richiesta ai fini del controllo esercitato dagli organi governativi sulle deliberazione degli enti pubblici minori, ha lo scopo di accertare che nessuna. norma sia violata e che nessun danno derivi agli interessi pubblici dell’ente e dello Stato. Nel caso degli autovelox l'approvazione è un atto subordinato all'omologazione.
La procedura vuole che prima si richiede l'omologazione, come ben spiegato nell'apposito articolo, quindi il costruttore ottenuta l'omologazione del prodotto che intende commercializzare, per legge può autocertificare che ciascun esemplare riprodotto, sia copia conforme al campione o modello. In sostanza così facendo, il fabbricante si deve attenere a quanto previsto dall'art 192 comma 7 reg. di attuazione in riferimento all'art 45 del C.d.S. "Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante."
E' chiaro che da detta lettura ci debba essere un decreto ministeriale, sia esso di omologazione o di approvazione, ma si ricorda ancora come detto nel capitolo dell'omologazione per quanto alla sent. 113/2015 della Corte Costituzionale che per quanto all'art 142 comma 6 del C.d.S. quale norma specifica, gli strumenti di misura nel campione o modello debbono essere "debitamente omologati", per cui in questo caso, appunto degli autovelox, deve essere riportato: il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione.
Ottenuta l'omologazione del prototipo, il fabbricante per poterlo commercializzare deve emettere un certificato di conformità all'art 192 comma 8 del reg. di attuazione in rif. all’art 45 del C.d.S.: “Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale”.
Ne consegue che per ogni apparato che vuole commercializzare questo deve essere accompagnato appunto da una autocertificazione, in cui il fabbricante dichiara che lo strumento riprodotto matricola n. ..... è copia conforme al modello omologato. E qui ecco sorgere il vero problema ovvero che il costruttore non potrà mai fare tale dichiarazione, in quanto, attualmente alcun modello o prototipo ha mai ottenuto l'omologazione, e per ovviare, i costruttori sull'autocertificazione, prima scrivono a caratteri cubitali quale titolo "Dichiarazione di conformità al campione omologato" quindi, tra le righe, passando inosservato, dichiara che lo strumento è stato sottoposto a verifica di conformità al campione <<approvato>>. Pertanto la dichiarazione riguarda la conformità al campione approvato e non omologato. In tal caso il fabbricante non commetterebbero alcuna falsità penalmente punibile. Altri costruttori nella loro dichiarazione affermano "Conforme al prototipo depositato". In ogni caso, tutti i costruttori eludono dall'affermare che lo strumento per cui si rilascia il certificato sia "Conforme al modello omologato"
Tutto questo accade malgrado quanto previsto dal C.d.S. con l'art 45 comma 9. "Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 866 a € 3.464)). A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione [...]
Qui di seguito tre ritagli di alcune dichiarazioni che sono prive del numero progressivo. La dichiarazione non può essere unica per tutti gli apparati, ma deve ciascuna contenere un numero progressivo, proprio come avviene per l'autocertificazione dei veicoli, il cui documento è visibile nella pagina <omologazione>.
Ora viene analizzato l'art 345 comma 2 del reg. di attuazione in riferimento all'art 142 del C.d.S.
Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%
Per singole apparecchiature deve quindi intendersi ogni singola apparecchiatura identificata da una univoca matricola, così facendo si eviterebbero quegli atti criminosi di cronaca che hanno portato a scoprire autovelox clonati, in quanto il Ministero (ora M.I.T.) MAI rilascerebbe 2 certificati con la stessa matricola, perché, il data base già lo avrebbe in memoria nei propri archivi. In similitudine ad esempio, la Motorizzazione non ha MAI rilasciato targhe uguali per 2 vetture, in quanto il fabbricante di auto non potrebbe fare due dichiarazioni con lo stesso numero di matricola salvo dichiarare il falso, con le inevitabili conseguenze d i legge.
Il perché tale autocertificazione debba necessariamente andare in mano al Ministero è tutto nell'articolo 192 comma 8 D.P.R. 495/1992 "Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale."
Se il Ministero non avesse a sua disposizione tale autocertificazione, qualora volesse verificare uno strumento e lo trovasse difforme quale azione potrebbe nei confronti del costruttore ? la risposta è semplice: NESSUNA
Per comprendere è come se una persona (debitore) deve una somma ad altra persona (creditore), qualora il titolo per esercitare tale pretesa rimanesse in mano al debitore come potrebbe mai il creditore esercitare una rivalsa?
Spero di essere stato chiaro
Qui di seguito un fac-simile del certificato, ovvero, quello che il M.I.T. dovrebbe all'amministrazione previa acquisizione dell'autocertificazione di conformità emessa dal fabbricante.